Il Decreto-legge 62/2026, ribattezzato come il nuovo “Decreto Primo Maggio”, introduce cambiamenti profondi nel diritto del lavoro italiano, toccando temi caldi come il salario minimo, i rinnovi contrattuali e le tutele per i rider. Secondo l’analisi di Francesco Stolfa del Comitato Tecnico Scientifico FederTerziario Bari, non si tratta di un semplice recepimento di regole già esistenti, ma di una vera e propria svolta legislativa.
Il nuovo volto del “Salario Giusto”
Fino ad oggi, i giudici avevano ampia discrezionalità nel decidere se uno stipendio fosse conforme o meno al minimo costituzionale di cui all’articolo 36 della Costituzione. Con la nuova norma, il legislatore mette un punto fermo: il parametro di riferimento diventa il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) “leader”, ovvero quello firmato dai sindacati più rappresentativi.
“La contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata”.
Questa novità, spiega Stolfa, ha un impatto pratico immediato: al giudice viene sostanzialmente tolta la possibilità di ignorare il contratto leader per stabilire cifre diverse, a meno che egli non ravvisi profili di incostituzionalità. Tuttavia, per il lavoratore c’è un vantaggio concreto: se prima il “minimo costituzionale” copriva solo stipendio base, tredicesima e scatti, ora si estende al Trattamento Economico Complessivo (TEC): “Il lavoratore cui non si applichi direttamente il CCNL, potrà rivendicare anche la quattordicesima e ogni altro emolumento retributivo previsto dal CCNL leader”.
Lotta al dumping e dignità dei contratti “minori”
Un altro aspetto cruciale riguarda il cosiddetto “dumping contrattuale”. La legge chiarisce che il contratto leader non è l’unico possibile, ma funge da bussola. Anche i contratti firmati da sigle meno note hanno piena dignità, a patto che garantiscano lo stesso trattamento economico totale: “Il CCNL leader assume solo il ruolo di punto di riferimento non essendo minimamente precluso, anche ad altri contratti collettivi, di assumere lo stesso ruolo purché assicurino ai lavoratori lo stesso trattamento complessivo”.
In pratica, le aziende possono accedere ai benefici di legge anche se non applicano il contratto leader, purché paghino ai dipendenti una somma non inferiore.
Da quanto innanzi, quindi, resta confermata anche la necessità di un chiarimento politico e culturale ormai non più rinviabile. Il tradizionale dualismo tra contratto collettivo leader, da un lato, e contratti collettivi “pirata”, dall’altro, deve oggi necessariamente aprirsi a un tertium genus: quello del contratto collettivo minoritario, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali meno rappresentative ma comunque pienamente legittime e in grado di garantire trattamenti economici e normativi adeguati, consentendo così anche la fruizione dei benefici previsti dal decreto-legge in commento. Il tema emerge con particolare evidenza nel settore del terziario, dove convivono diversi contratti collettivi firmati da realtà associative con differente livello di rappresentatività, tra cui FederTerziario. Proprio il contratto sottoscritto da FederTerziario, pur espressione di una rappresentanza diversa rispetto ai cosiddetti contratti leader, garantisce trattamenti economici complessivi sostanzialmente coincidenti e coerenti con i parametri richiesti dalla normativa.
Basta ritardi nei rinnovi
Per contrastare l’inflazione e i tempi lunghi dei rinnovi contrattuali, continua Stolfa, il decreto introduce una sorta di “scatto automatico” se il contratto scade e non viene rinnovato entro un anno.
“Ove il ritardo del rinnovo superi i 12 mesi, sorge per legge in favore dei lavoratori, il diritto a un aumento di tutti i livelli retributivi, a titolo di ‘anticipazione forfettaria’ sui futuri aumenti, pari al 30% della variazione IPCA”.
Inoltre, per spronare le parti sociali, è previsto che i sindacati perdano il diritto ai contributi di assistenza contrattuale se lasciano passare più di dodici mesi dalla scadenza del contratto senza rinnovarlo.
La rivoluzione per i Rider
Il decreto affronta infine, come sottolinea Francesco Stolfa, la complessa questione dei rider. La legge ribadisce che, indipendentemente da come il contratto viene definito dalle parti (autonomo o subordinato), ciò che conta è come il lavoro viene svolto nei fatti.
“Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria”.
Questo significa che se un algoritmo decide orari, percorsi e compensi, il rider è considerato a tutti gli effetti un dipendente, a meno che l’azienda non dimostri il contrario. Anche per chi resta lavoratore autonomo, vengono però potenziate le tutele sulla sicurezza, compreso l’obbligo di formazione.


















